SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene definita nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria (art. 41 d.Lgs 81/08) è un’attività complessa effettuata dal medico competente, specialista in medicina del lavoro finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionali e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.
La medicina del lavoro si avvale della collaborazione fra medici, tecnici, Datore di Lavoro e Lavoratore con un unico obiettivo: migliorare la qualità del lavoro e garantire la salute dei lavoratori.

A cosa serve la sorveglianza sanitaria?

La Sorveglianza Sanitaria si prefigge la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori per mezzo della:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e mansione lavorativa;
  • Accertamento degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda;

Quali sono le visite previste?

Tutte le visite si concludono con un giudizio sull’idoneità alla mansione specifica, che sintetizza la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e i rischi lavorativi a cui è o sarà esposto.
Tipologia di visite:

  • Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà destinato;
  • Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori e l’assenza di segni pre-clinici di tecnopatia (la sua periodicità è stabilita dal Medico competente).
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro in alcuni casi particolari previsti dalla legislazione vigente (es. esposizione a radiazioni ionizzanti e sostanze cancerogene);
  • Visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

È obbligo di ciascun lavoratore sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria. Il medico competente è tenuto a rispettare il segreto professionale e non può divulgare informazioni contenuti nella cartella sanitaria oppure quelle informazioni di cui viene a conoscenza durante il colloquio pre-visita.

Le uniche informazioni che possono essere rese note al Datore di Lavoro e al RSPP sono:

  • Idoneo alla mansione specifica;
  • Idoneo con prescrizioni;
  • Non idoneo alla mansione specifica;

In caso di inidoneità, il Datore di Lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, conservando la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originari.

 

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