QUANDO VA REDATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Quando va redatto il Documento di valutazione dei rischi? Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?

DVR

Come detto in precedenza, uno degli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro è quello legato alla redazione del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi. Si tratta di uno dei documenti cardine del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, affrontato negli articoli 17 e 28. L’importanza dello strumento è dimostrata anche dalle pesanti sanzioni a carico del Datore di Lavoro nel caso quest’ultimo non venga redatto.
La valutazione dei rischi per i dipendenti di un’azienda va effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi deve indicare i rischi a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori, segnalandone la diversa entità e specificando le misure da adoperare per ridurre o eliminare questi rischi.
Una volta ultimata la valutazione è obbligatorio redigere il DVR, che dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dovrà avere una data certa e dovrà essere custodito presso l’azienda sede di valutazione. Inoltre, il documento andrà aggiornato con le nuove misure di prevenzione entro 30 giorni dalla nuova valutazione che potrà essere dovuta a modifiche del processo produttivo, accadimento di infortuni gravi e situazioni che evidenzino la necessità di revisione.
Sostanzialmente, il DVR dovrà contenere:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati per la valutazione;
  • Le misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione dei rischi;
  • Un programma in cui vengano indicate le misure necessarie al miglioramento dei livelli di sicurezza;
  • I nominativi del RSPP, del RLS e del Medico Competente se nominato;
  • Una lista delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una determinata capacità professionale, una specifica esperienza e un’adeguata formazione e addestramento.

DUVRI

Il DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è un documento obbligatorio in caso ci sia, all’interno della sede aziendale, un lavoro dato in appalto.
Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
I rischi derivanti da interferenze sono i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.
A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (art. 26 D.Lgs. 81/2008) indica come soggetto obbligato a redigere l'unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) il datore di lavoro committente nell'interesse del quale l'intero servizio o altro viene eseguito.
L’individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Il comma 3 prevede dunque che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento in primo luogo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture”.
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto. Si tratta di un documento dinamico, in continuo aggiornamento, che deve essere modificato in caso si riconoscano nuovi rischi da interferenza. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il datore di lavoro committente ha i seguenti compiti:

  • Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa;
  • Promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
  • Fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I principali scopi del DUVRI, sono:

  • Valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.);
  • Indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
  • Indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
  • Verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
  • Accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;

I rischi da interferenze per i quali occorre redigere il DUVRI sono:

  • Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore
  • Rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione, richieste esplicitamente dal committente.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di merce o beni.

Il DUVRI NON deve essere MAI prodotto nei seguenti casi:

  • Servizi di natura intellettuale;
  • Semplici forniture di materiali o attrezzature;
  • Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da: rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998, svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr 177/2011), presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (Allegato XI del dlgs 81/2008);

 

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