Legionella e gas radon:
due grossi rischi da non sottovalutare

Oltre ai tanti rischi legati allo svolgimento della propria mansione, il lavoratore corre pericoli per la propria salute anche per i batteri o le radiazioni a cui può essere esposto sul luogo di lavoro. Stiamo parlando in particolare della Legionella e del Gas Radon, due tipologie di rischi diametralmente opposti, ma entrambi parecchio pericolosi per l’uomo.

Che cosa sono di preciso?

La Legionella è un genere di batteri di cui sono state identificate circa 50 specie, suddivise in 71 sierotipi. Legionella spp è un batterio ubiquitario in ambiente acquatico naturale o artificiale che, una volta inalato attraverso vapori o aerosol (inalazione dell’acqua in piccole gocce), può provocare complessi casi di polmonite. Queste inalazioni possono avvenire in diversi tipi di ambienti: dalle docce, alle vasche idromassaggio, alle piscine, così come i bagni turchi e le terme, gli impianti di irrigazione, le torri di raffreddamento, ma anche in fanghi di fiume o torrente o nell’argilla per manufatti in terracotta.
Il Radon è un gas nobile radioattivo che si forma da decadimento del radio, dovuto a sua volta dal decadimento dell’uranio. Il Radon è altamente pericoloso e un’esposizione prolungata ad esso aumenta le chance di contrarre un tumore polmonare. Il Radon è presente soprattutto negli ambienti sotterranei o interrati. A differenza di altri gas, è inodore e insapore, pertanto non è possibile avvertirne la presenza, se non con un’analisi specifica. Il gas Radon è la sorgente più importante di radiazioni negli edifici, dove può rimanere “imprigionato” a causa di porte e infissi a tenuta stagna o di pareti non traspiranti.

Che problemi possono causare?

I sintomi più frequenti di un’infezione da Legionella sono febbre alta e persistente, tosse, cefalea e mialgia. La diagnosi di legionellosi viene effettuata, quando non è scambiata per una normale influenza e si risolve da sola, tramite ricerca del patogeno nell’espettorato o ricerca dell’antigene nelle urine.
Per quanto riguarda il Radon il rischio da contaminazione deriva dall’accumulo in concentrazioni elevate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Radon come la seconda causa di tumore al polmone, dopo il fumo di sigaretta; quando respirato infatti può venire a contatto con il tessuto polmonare, danneggiandone le cellule.

Si possono prevenire la legionella e il gas Radon?

L'Istituto Superiore di Sanità ha predisposto delle Linee Guida Legionella per la prevenzione ed il controllo della cosiddetta legionellosi. Per un’adeguata prevenzione di Legionella sarebbe opportuno:

  • Effettuare una periodica analisi del rischio;
  • Individuare una persona o azienda responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione;
  • Istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione;
  • Svolgere, nel caso in cui venga evidenziata la presenza di un potenziale rischio (temperatura inferiore a quella raccomandata), un campionamento dell'acqua in "n" numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico;

Uno dei pericoli principali è sicuramente quello di mettere a rischio i propri dipendenti o i visitatori e i fornitori. Sarà il Datore di Lavoro, quindi, adibito alla valutazione del rischio biologico e nel caso, vista la pericolosità, dovrà attuare le azioni necessarie a ridurlo o estinguerlo. Il rischio Legionella è contemplato anche dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro che, soprattutto in relazione agli impianti idraulici, propone di:

  • Evitare tubazioni con terminali ciechi o senza circolazione;
  • Evitare formazione di ristagni;
  • Evitare lunghezze eccessive di tubazioni;
  • Evitare contatti tra acqua e aria o accumuli in serbatoi non sigillati;
  • Prevedere una periodica e facile pulizia;
  • Scegliere con cura i materiali (è stato rilevato che le tubazioni di rame riducono la proliferazione della legionella);
  • Evitare la scelta impiantistica di torri evaporative in favore di soluzioni alternative, come i sistemi water spray system, pozzi geotermici;
  • Prevenire la formazione di biofilm e incrostazioni.

Attualmente, invece, non esiste una normativa italiana per la protezione dall’esposizione al Radon nelle abitazioni. L’elaborazione di una proposta normativa è prevista dal piano Piano Nazionale Radon (PNR). Esiste invece una normativa riguardante la protezione dall’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro e nelle scuole entrata in vigore nel 2001 con il D.Lgs 241/00. Il Decreto impone agli esercenti l’obbligo di effettuare ogni anno la misurazione della concentrazione di gas Radon nei luoghi di lavoro sotterranei (tunnel, gallerie…) e a rischio. Nel caso in cui la concentrazione media annuale di gas Radon nei luoghi di lavoro e nelle scuole superi la soglia massima di 500 Bq/m3, dovranno essere messe in atto misure di intervento per ridurre la concentrazione e dovrà essersene valutata l’efficacia per almeno 3 anni.
Una volta accertata la presenza di Radon, si può diminuirne la pericolosità con una serie di azioni di rimedio:

  • Depressurizzazione del terreno;
  • Aerazione degli ambienti;
  • Aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina;
  • Pressurizzazione dell’edificio;
  • Ventilazione forzata del vespaio (es. realizzato con l’uso di elementi tipo ‘Iglù’);
  • Impermeabilizzazione del pavimento;
  • Sigillatura di crepe e fessure di muri e pavimenti contro terra;
  • Isolamento di porte comunicanti con le cantine.

Cosa devono fare le figure aziendali per evitare questi rischi?

La gestione dei rischi per la salute e sicurezza viene effettuata attraverso la compartecipazione di tutte le figure di responsabilità che compongono l’organigramma funzionale per la sicurezza, ciascuno per le attività di propria competenza, legate allo specifico ruolo e posizione organizzativa.
Ciascun Datore di Lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008, ha l’obbligo di effettuare la Valutazione del Rischio legionellosi sia per i propri lavoratori sia per i frequentatori in tutti gli ambienti sotto la sua responsabilità (Istituto, dipartimento, laboratorio universitario ecc.) revisionandola almeno ogni 3 anni, salvo disposizioni più restrittive così da mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo disponibili in relazione allo stato dell’arte in materia, non solamente in risposta ad un caso di legionellosi, ma prima che questo si verifichi quale prevenzione del rischio. In relazione al rischio legionellosi il lavoratore è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Datore di Lavoro, Dirigente e/o dal Preposto sia tramite specifiche attività informative e formative, sia tramite il rispetto della cartellonistica e degli avvisi affissi presso i luoghi di lavoro. In relazione al rischio legionellosi il lavoratore è tenuto ad avvertire il Dirigente o Preposto della struttura nel caso in cui riscontrasse le seguenti criticità:

  • Presenza di condizioni igieniche carenti all’interno degli ambienti di lavoro o spazi comuni;
  • Deficienze dell’impianto di condizionamento, specialmente nelle derivazioni terminali;
  • Malfunzionamenti di impianti idrici;
  • Presenza di ristagni d’acqua;
  • Presenza di boiler elettrici mal funzionanti;

Per quanto concerne il rischio legato al Radon, in assenza di normative specifiche, l’obbligo principale è quello del Datore di Lavoro, che entro 24 mesi dall’inizio dell’attività dovrà procedere alla misurazione della concentrazione del Radon, elaborando una relazione finale.

Il datore di lavoro dovrà successivamente adempiere una serie di controlli in base al “livello di azione” del luogo di lavoro:

  • Se le esposizioni non superano il livello di azione (500 Bq/m3), il datore di lavoro non è tenuto a nessun altro obbligo, se non quello di ripetere la misurazione ogni tre anni o in caso di variazione del ciclo produttivo;
  • Se la misura è compresa tra l’80 e il 100% del livello di azione, il datore di lavoro dovrà ripetere la valutazione annualmente;
  • Se si supera il livello di azione, maggiore quindi a 500 Bq/m3, il datore di lavoro dovrà:
    Spedire agli organi di controllo la relazione delle misure;
    Incaricare un Esperto Qualificato per la valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori;
    Verificare la dose efficace.

Se la dose efficace dovesse risultare superiore o uguale a 3mSv/anno sarà necessario:

  • L’elaborazione della valutazione del rischio da parte dell’Esperto Qualificato;
  • La predisposizione delle azioni di rimedio da parte del Datore di Lavoro.

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