VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'art. 17 comma 1a

L'art. 17 comma 1a sancisce, per il datore di lavoro, gli obblighi non delegabili di:

  1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in un'azienda o unità produttiva;
  2. elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28.

In caso di costituzione di nuova impresa, il DVR deve essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

I contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovranno rispettare determinate procedure:

  1. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli connessi allo stress da lavoro – correlato, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione, compresi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  3. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  5. Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico competente;
  6. L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono capacità, formazione e addestramento adeguati.

 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO

Dal 2021 FT Consulting ha conseguito, attraverso l'ente di certificazione International Testing & Certification, la certificazione del sistema di gestione intergato Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001.

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