DVR - PROCEDURE SEMPLIFICATE

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La redazione del DVR secondo le modalità esposte nella pagina della Valutazione dei Rischi è indubbiamente complicata, soprattutto per piccole e medie imprese. A tale proposito, il legislatore ha previsto dei provvedimenti di semplificazione: procedure standardizzate di valutazione dei rischi.

AUTOCERTIFICAZIONE

Le imprese che occupano fino a 10 lavoratori non possono più effettuare un'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi.
Non può essere evitata la compilazione di un DVR complesso e articolato.

PROCEDURE STANDARDIZZATE

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2013, ha recepito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.
Le procedure standardizzate costituiscono un modello di riferimento per il datore di lavoro tenuto a valutare i rischi aziendali e a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione.

In sintesi, il processo valutativo consta di quattro fasi:

  1. Descrizione generale dell'azienda, delle attività lavorative e delle mansioni identificate.
  2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda.
  3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure preventive e protettive attuate.
  4. Definizione del programma di miglioramento delle misure nel tempo.

Le procedure si applicano a imprese con meno di 10 lavoratori, ma possono essere utilizzate anche da imprese con meno di 50.

In determinate tipologie di aziende, però, a prescindere dal numero dei lavoratori, occorre seguire rigorosamente le disposizioni normative per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR.

Trattasi infatti di:

  1. Aziende industriali rientranti nelle tipologie individuate dall'Art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
  2. Centrali termoelettriche;
  3. Impianti e installazioni di cui agli Artt. 7, 28, 33 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
  4. Aziende dove si impiegano agenti cancerogeni, mutageni, biologici e/o possono crearsi atmosfere esplosive;
  5. Aziende in cui vi è rischio di esposizione ad amianto.

La formazione del Preposto (ai sensi dall'Art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e del nuovo Accordo Stato Regioni del Dicembre 2011), deve integrare quella destinata ai lavoratori (Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e deve essere integrata da una formazione particolare, specifica ed adeguata per l'importante ruolo che assume in Azienda per la gestione della Sicurezza sul Lavoro.

I Preposti hanno l'obbligo di aggiornamento quinquennale pari ad un totale di 4 ore, usufruibile in FAD in modalità BLENDED..


 

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