IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA

VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

DPR n. 462 del 22 Ottobre 2001

La messa a terra di un impianto elettrico consiste in una serie di accorgimenti tecnici messi in atto per evitare, ad esempio, situazioni molto rischiose dovute alla presenza in ambito civile e lavorativo di macchine ed apparecchiature alimentate elettricamente in tensione: il contatto del corpo con queste superfici in tensione può portare il corpo umano alla folgorazione.
Quindi la messa a terra a protezione dell'impianto elettrico protegge i lavoratori e le persone presenti in un luogo di lavoro dal rischio folgorazione.

La messa a terra consiste in una serie di dispersori di tensione in materiale metallico posizionati nel terreno (spesso in pozzetti in calcestruzzo) che in caso di guasto assicurano l'intervento automatico dell'interruttore differenziale del quadro elettrico (isolando così il guasto ed evitando l'incidente sul lavoro per folgorazione).

Oltre che per i semplici impianti elettrici, la messa a terra di protezione è fondamentale anche per gli impianti e per le parti metalliche (es. tubazioni) presenti nell'ambiente lavorativo (inclusi i cantieri) a protezione sia di eventuali sovraccarichi sia dalle scariche atmosferiche (fulmini).
Il DPR 462/01 stabilisce alcuni nuovi aspetti fondamentali per la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici di messa a terra.
La novità rilevante riguarda le responsabilità in gioco:

  1. antecedentemente al DPR 462/01 era compito dell'ISPESL effettuare la prima verifica;
  2. antecedentemente al DPR 462/01 era compito delle ASL le verifiche periodiche sugli impianti;
  3. dal 23 gennaio 2002 è il Datore di Lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità stabilite dallo stesso decreto.

Periodicità delle verifiche

  1. Biennale per impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, cioè soggette a controllo dei Vigili del Fuoco per le quali è richiesto il C.P.I. (certificato di prevenzione incendi);
  2. Quinquennale per tutti gli altri casi.

Obblighi di richiesta delle verifiche

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL e/o ARPA.
Pertanto non sono riconosciute valide, come ribadito dal DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o imprese installatrici.
Sanzioni in caso di accertata violazione della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro

  1. Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258.23 a € 1.032,91 in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01;
  2. Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da € 2.000 a € 10.000 in caso di violazione dell'allegato IV del D.lgs 81/08.

Tali sanzioni si applicano a tutte le persone dell'azienda responsabili penalmente (tutti i soci delle S.n.c., tutti i soci accomandatari delle S.a.s. e l'amministratore delle S.r.l.).

La FT Consulting offre la possibilità ai propri clienti di usufruire di servizi tecnici specializzati al fine di verificare gli impianti e conseguire il Verbale di Verifica dell'Organismo di Ispezione, da esibire in occasione di controlli da parte degli Organi di Vigilanza (INAIL, ASL, ecc.).
Il servizio è erogato grazie all'esperienza decennale di tecnici abilitati di un Organismo di Certificazione di "Tipo A", conforme alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto n. 164 del 23/10/2006) per le quattro aree di verifica previste.


 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO

Dal 2021 FT Consulting ha conseguito, attraverso l'ente di certificazione International Testing & Certification, la certificazione del sistema di gestione intergato Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001.

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