EMISSIONI ATMOSFERA

(D.LGS. 152/06)

Il Testo Unico Ambientale disciplina la materia inerente alle emissioni in atmosfera, indicandone modalità di prevenzione e limitazione. Tutte le imprese che producono emissioni atmosferiche, secondo l'articolo 269 comma 1 devono ottenere un'apposita autorizzazione a svolgere questo tipo di attività.

L'attuale sistema autorizzativo/abilitativo alle emissioni in atmosfera di impianti ed attività prevede:

  1. L'esclusione dal campo di applicazione della disciplina delle emissioni in atmosfera per alcuni stabilimenti e/o impianti;
  2. Un'autorizzazione ordinaria per tutti gli stabilimenti che producono emissioni;
  3. L'esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pur nel rispetto di specifiche prescrizioni, per alcuni impianti;
  4. L'esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pur nel rispetto di specifiche prescrizioni, e l'assoggettamento alla sola comunicazione all'Autorità Competente per gli impianti e le attività elencate alla Parte I dell'Allegato IV al Decreto Legislativo 152/06;
  5. L'esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera e l'assoggettamento ad un'autorizzazione di carattere generale.

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AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore, ovvero la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale in merito all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che ne è responsabile, dovrà inviare all'Autorità Competente una domanda di autorizzazione. In essa saranno indicati:

  1. Il progetto dello stabilimento in cui sono descritte anche attività e impianti;
  2. La relazione tecnica che descrive il ciclo produttivo in cui sono inserite le attività e gli impianti.

Anche coloro che intendono trasferire o modificare uno stabilimento già esistente che produce emissioni in atmosfera, devono richiedere ed ottenere apposita e preventiva autorizzazione. Al termine delle dovute ispezioni sarà dunque l'Autorità Competente a occuparsi del rilascio della cosiddetta Autorizzazione alle emissioni ed all'adozione degli altri provvediment. Quest'ultima ha una durata di quindici anni con l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza. Le agenzie per la protezione ambientale sono tenute inoltre ad effettuare precisi e periodici controlli presso questi stabilimenti.

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