FT Consulting coadiuva l'impresa nell'individuazione dei presupposti perché si possa procedere al distacco del lavoratore (ai sensi di quanto previsto dall'art.30 D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276), che si configura quando un datore di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, concordata a seguito di un contratto concluso tra le due parti.
La medesima assistenza viene fornita in caso di distacco del lavoratore all'interno di paesi facenti parte della UE, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72.
Ed ancora, viene fornita assistenza per l'individuazione dei presupposti e dell'opportunità del trasferimento del lavoratore, da intendersi come spostamento stabile del dipendente da un'unità produttiva ad un'altra, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, secondo quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ.