COMUNICAZIONE DIA E SCIA

EDILIZIA PRIVATA

In materia urbanistica vige il regime concorrente, cioè lo Stato definisce degli indirizzi, ogni Regione legifera in dettaglio secondo le proprie esigenze ed ogni Comune infine applica la Legge Regionale sul proprio territorio.

La formulazione della Legge 122/2010 e le chiarificatrici note ministeriali hanno introdotto la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e molte semplificazioni in ambito edilizio.
La FT Consulting affianca il cliente a districarsi nella complessa normativa e a ridurre costi e lungaggini burocratiche, permettendo la realizzazione dei progetti in tempi brevi.

Il testo della Legge 122/2010, che prevede la sostituzione della DIA con la SCIA, ha dato vita inizialmente a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l'avvio delle imprese, e Denuncia di Inizio Attività, da presentare all'Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.

DIA - Dichiarazione di inizio attività

In seguito agli ultimi aggiornamenti normativi l'applicazione della DIA è ristretta a pochi interventi: alla ristrutturazione edilizia e, nella Regione Lazio, è finalizzata all'accertamento di conformità per la regolarizzazione di opere eseguite senza titolo abilitativo (Dia e Permesso di Costruire in sanatoria).

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

Con la Scia è possibile sostituire tutti gli interventi che prima erano realizzati con DIA come restauro e risanamento conservativo e gli interventi non subordinati ad "attività edilizia libera e permesso di costruire". La SCIA non sostituisce la SuperDia.

Diventa possibile l'inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell'interessato all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

CIA - Comunicazione di Inizio attività

La CIA ha snellito tutta una serie di interventi edilizi minori quali alcuni casi semplici di pavimentazioni e finiture di spazi esterni, eliminazione di barriere architettoniche, manutenzioni straordinarie ecc.
Quindi nel caso di semplici modifiche di specifiche opere edilizie interne, la procedura burocratica si riduce alla CIA.
Nel caso di piccole opere interne, spostamenti di tramezzi, apertura o chiusura di vani porta su tramezzi (quindi senza alcuna variazione di prospetti e volumetrie dell'edificio) è necessario contattare la FT Consulting che, con un tecnico qualificato, garantirà che l'intervento sia eseguito nel pieno rispetto della complessa vigente normativa.
Va riconosciuto che in effetti questi interventi edilizi sono stati realmente semplificati in quanto il tecnico qualificato deve produrre pochi documenti ed i lavori possono iniziare il giorno dopo il deposito in Comune.
Questa semplificazione si è trasformata, per i clienti della FT Consulting, in un risparmio economico e di tempi.

Qui di seguito alcuni casi a titolo esemplificativi, da non considerare esaustivi.

Manutenzione ordinaria
Le opere di manutenzione ordinaria (rifacimento del bagno, rivestimento della cucina, ecc) possono essere svolti senza chiedere né comunicare nulla al Comune interessato.

Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture
Ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell'inizio lavori con i dati identificativi dell'impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori "a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo."

SCIA in sostituzione della DIA
Al pari della vecchia DIA, la SCIA consiste in una comunicazione che il privato effettua alla Pubblica Amministrazione, corredata da tutta una serie di documenti o autocertificazioni necessari; a differenza che con la DIA, però, il cittadino che deposita la SCIA può immediatamente dar corso a quanto segnalato, senza il rispetto di alcun termine (che con la DIA era di 30 giorni), mentre l'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per intervenire a bloccare la prosecuzione dell'attività avviata e a rimuoverne gli eventuali effetti dannosi.
Rientrano in questo caso se si desidera aprire una porta su un muro portante, eseguire interventi in zona o su un bene vincolato dalla Soprintendenza, rifare l'appartamento con interventi importanti…

COMUNE DI ROMA – AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
L'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, svolge funzioni di controllo delle attività edilizie di iniziativa privata in atto sul territorio, sia che esse siano oggetto di Permesso di Costruire, che sottoposte,alle procedure previste dalla DIA DPR 380/01, o dalla SCIA di cui alla Legge 78/10 art. n. 49 convertita in legge al n. 122 in data 30/07/2010.
Inoltre, svolge azione di prevenzione e repressione degli interventi edilizi abusivamente realizzati nel territorio.

La FT Consulting agevola tutte le operazioni necessarie all'azienda o al privato per evitare inutili sanzioni, avviare nuove attività e ridurre tempi e costi di realizzazione.

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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO

Dal 2021 FT Consulting ha conseguito, attraverso l'ente di certificazione International Testing & Certification, la certificazione del sistema di gestione intergato Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001.

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